Affido Eterofamiliare
23 settembre, 2007 by Agata Romeo - Psicologo
Categoria: Minori
AFFIDAMENTO (ARTT. 1-51. 184/83)
Quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un’altra famiglia, preferibilmente con altri figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Scopo dell’Istituto è quello di salvaguardare l’interesse del minore in caso di temporanee difficoltà familiari. L’affidamento può essere disposto anche su iniziativa degli operatori del consultorio del luogo in cui si trova il minore in difficoltà, previo consenso da parte di chi esercita la potestà. L’affidamento viene reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare. Se il consenso viene negato o nei casi di particolare urgenza, l’affidamento viene disposto dal Tribunale per i minorenni. L’affidamento è temporaneo e dura fino a quando vengono meno le difficoltà della famiglia di origine o tra il minore e l’affidatario sorgono problemi di convivenza non risolvibili. Tutti coloro (famiglie o singole persone) che intendono aiutare i bambini che vivono dei momenti di difficoltà e intendono proporsi come affidatari possono rivolgersi agli operatori.
La famiglia è un diritto per ciascun bambino del mondo ed è il luogo privilegiato dove il bambino costruisce la propria identità. L’affido è uno dei possibili aiuti che viene offerto ad un bambino che versa in difficoltà causate dalla malattia di un genitore, problemi generati da dipendenza, alcoolismo, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali. Tutti casi, questi, che temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza genitore/figlio. Spesso i minori vengono affidati ad un istituto dove vengono soddisfatte esigenze primarie fra cui vitto, alloggio, sostegno nelle attività scolastiche. Tuttavia trattandosi di una struttura organizzativa, diversa da quella familiare, il minore si trova a vivere in una realtà in cui si alternano le figure professionali, che diventano anche di riferimento, vi sono orari e regole rigide da rispettare, gli spazi da condividere con estranei, ecc.
La Legge 184 prevede che il minore, da 0 a 18 anni, privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un’altra famiglia al fine di:
- assicurargli mantenimento, educazione, istruzione ed una crescita armonica ed equilibrata;
- non recidere i legami con la famiglia d’origine;
- consentire ai genitori naturali di essere nuovamente in grado ad accogliere il figlio.
L’affido eterofamiliare può essere disposto in forma consensuale o non consensuale.
L’affidamento è detto consensuale quando i genitori sono d’accordo che il loro figlio venga affidato temporaneamente ad altra famiglia. In tal caso l’affido viene disposto dal Servizio Sociale e ratificato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Nel caso in cui l’affidamento non è consensuale, o giudiziario, i genitori non acconsentono all’affidamento sebbene il loro bambino versi in una condizione di grave disagio all’interno della famiglia. I genitori si sentono i “proprietari” della vita dei loro figli che diventano quasi degli oggetti e la violenza, talvolta agita, altre subita da uno dei due coniugi, deve restare segregata all’interno del nucleo familiare. L’affido viene disposto dal Tribunale dei Minori.
La caratteristica fondamentale dell’affido, ormai è chiaro, è la temporaneità, giacchè tale provvedimento avrebbe la durata di alcuni mesi o al massimo qualche anno. Il periodo di presumibile durata deve essere indicato nel provvedimento predisposto dal Servizio Sociale e convalidato dal Giudice Tutelare ed è riferito ai bisogni del minore ed ai tempi di recupero della sua famiglia. Con l’affidamento si sollevano le famiglie d’origine, temporaneamente, dalle funzioni genitoriali, per consentire loro di “ristrutturarsi”, di riacquistare la capacità di gestire il proprio ruolo, di riorganizzare le proprie risorse e di rimuovere gli ostacoli che rendono difficile una piena funzione educativa.
Possono essere affidatari:
- famiglie con figli;
- coppie;
- persone singole.
Non esistono limiti di età. Sono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili a prendersi carico di uno o più minori in affido, essendo consapevoli che non si apriranno mai prospettive di adozione. Persone senza gravi problemi dotate di benessere psichico. Viene loro richiesta la disponibilità all’accoglienza del minore e di proporsi quale modello educativo, di rendersi disponibili a mantenere rapporti con i Servizi Socio-Sanitari e con la famiglia d’origine. L’affidatario ha il compito di prendere decisioni in campo sanitario, educativo e scolastico. Dovrà provvedere alla cura, al mantenimento, all’istruzione del minore.
Le tipologie di affido sono:
- a tempo pieno in cui il minore si trasferisce a vivere presso la famiglia affidataria per un periodo variabile da alcuni mesi o anni, oppure solo nei week-end e vacanze, o solo in situazioni di emergenza;
- a tempo parziale il minore trascorre con gli affidatari una parte della giornata (ad es. il pomeriggio dopo la scuola);
- centri socio-educativi (sono strutture con finalità socio-terapeutiche che si occupano dei minori nelle ore post-scolastiche per supplire a quegli ambienti familiari inadeguati);
- comunità alloggio.
La maggior parte dei bambini che vengono dati in affidamento sono in età scolare, circa sette, otto anni, non molto piccoli. Provengono da famiglie spesso appartenenti al sottoproletariato urbano, deprivate sul piano economico, violente, abusanti, maltrattanti.
L’affido è stato “ideato” quale alternativa da preferire all’istituzionalizzazione considerata depersonalizzante e minorante. Un provvedimento che porta il minore ad essere considerato “uno dei tanti ospitati”, in cui non può sperimentare rapporti con le figure parentali, pertanto, tale vissuto, potrebbe risultare dannoso per lo sviluppo dell’dentità del bambino. La famiglia affidataria viene considerata, invece, un luogo familiare, un nucleo di sostegno affettuoso e disponibile ove il bambino possa costruire un’esperienza psicologica positiva per rientrare successivamente nel nucleo familiare originario.
Nell’affido eterofamiliare entrano in gioco due famiglie in relazione alle quali il bambino dovrebbe, ipoteticamente, sentirsi in egual modo in armonia.
La Legge 184 afferma “l’affidatario deve agevolare i rapporti fra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d’origine” chiarendo così la differenza fra affido e adozione. Non si tratta quindi di una premessa per una futura adozione, è solo un provvedimento, limitato nel tempo, per consentire al minore di sperimentare ciò che la famiglia d’origine non è in grado di dargli, un legame che dovrebbe assicurargli tutto ciò di cui un bambino ha bisogno creando relazioni con degli adulti che lo crescano, lo accudiscano e gli diano sicurezza. Forse è proprio questo il paradosso, si offre ad un bambino “disagiato” uno spiraglio in cui gli si fa sperimentare come sarebbe dovuta essere la sua vita qualora avesse avuto dei genitori adeguati, quindi diversi da come invece li ha. E’ come se la Legge desse l’occasione al bambino di capire da sé come dovrebbe crescere, quale sarebbe la linea da seguire per crescere bene, farne tesoro e, tornando nella famiglia d’origine, discernere gli insegnamenti consoni e quelli errati dei genitori, laddove questi ancora una volta dovessero mostrarsi inadeguati.